Un’importante novità riguarderà gli autotrasportatori ma anche gli automobilisti a partire dal 1° gennaio 2013. Molti di noi dovranno dire addio a quella consolidata abitudine di pagare il rinnovo assicurativo dopo la sua naturale scadenza perchè… “tanto per 15 giorni sono coperto”…
Sino ad oggi, in effetti, era così. Nonostante per il Codice della Strada esibire un contrassegno scaduto fosse comunque sanzionabile, se non si era data disdetta, la copertura assicurativa continuava ad esserci per 15 giorni dopo la scadenza del contratto.
Dal 1° gennaio 2013, invece le cose cambieranno. Una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle. Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto concerne i contratti antecedenti al 20 ottobre 2012, le compagnie assicurative dovranno comunicare per iscritto con largo anticipo l’avvento di questa importante, e non molto piacevole, novità. I contratti successivi a tale data già si attengono alla nuova normativa.
La sanzione per chi verrà trovato dalle Forze dell’Ordine con il contrassegno scaduto sarà di 798 euro oltre al sequestro immediato del veicolo per la confisca.
camionistionline.com
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