Un autotrasportatore si è visto respingere il ricorso presentato presso la Corte di Cassazione contro una sanzione che gli era stata comminata per avere tenuto fermo il proprio camion in avaria nella corsia di emergenza dell’autostrada A26. Un guasto dunque non viene ritenuto motivo valido per potersi fermare nella corsia di emergenza a tempo indeterminato e nemmeno per un periodo superiore alle tre ore.

Riportiamo qui di seguito la sentenza tratta da dirittoegiustizia.it.


Un autotrasportatore di professione si vedeva elevare un verbale per aver circolato lungo la corsia per la sosta di emergenza in un tratto dell’autostrada A26 (art. 176, commi 1 e 2, codice della strada). L’opposizione, proposta al Giudice di pace prima, e al Tribunale poi, veniva rigettata. I giudici di merito hanno escluso l’esistenza della scriminante putativa dello stato di necessità, osservando che costitutiva comportamento esigibile da un autotrasportatore di professione, quale era l’interessato, il rispetto delle prescrizioni del codice della strada per l’ipotesi di avaria del mezzo, «che gli imponevano di fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza, ove avrebbe potuto sostare fino ad un massimo di 3 ore, segnalare la presenza del veicolo in avaria con gli strumenti prescritti e, non essendo in grado di porre rimedio all’avaria da se medesimo, chiamare il soccorso stradale». I Giudici Supremi, confermando la decisione dei giudici di merito, hanno rigettato il ricorso e fatto alcune precisazioni sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie reiterate lamentate dal ricorrente. La censura è ritenuta infondata, visto che la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio secondo cui «le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione» (Cass., 9410/11).
fonte: dirittoegiustizia.it

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