Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – modifiche all’art. 83-bis L. n. 133/2008 e
conferma per il 2013 delle risorse per il settore Con la pubblicazione sul S.O. n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 del Decreto Legge specificato in oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadii”, dal 7 luglio 2012 sono entrate in vigore importanti modifiche all’art. 83bis, sui costi minimi (art. 12, comma 80) e sono state altresì confermate anche per il 2013 le risorse per il settore, pari a 400 milioni di euro, che saranno successivamente ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con il Ministro dell’economia e della finanze (art. 23, comma 1).
Le modifiche all’art. 83 bis riguardano principalmente le sanzioni di cui ai commi 14 e 15, che sono stati integralmente riformulati.
Nel dettaglio, il precedente impianto sanzionatorio che prevedeva l’esclusione dai benefici fiscali e previdenziali di ogni tipo per la durata di un anno, nonché quella per un periodo fino a sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, in caso di violazione dei commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’art. 83 bis, è stato sostituito da sanzioni di carattere amministrativo che vengono irrogate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate, come di seguito specificato:
• La violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del più volte citato art. 83 bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base della disciplina dei costi minimi, limitatamente ai contratti verbali;
• La violazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 13 bis sui tempi di pagamento del corrispettivo, comporta – sia per i contratti verbali, sia per quelli stipulati in forma scritta – la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro. Ricordiamo, in proposito, che la suddetta sanzione si applica nei casi di pagamento dei corrispettivi oltre il 90° giorno dalla data di emissione della fattura, mentre resta fermo il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, di cui al decreto legislativo 231/2002, per pagamenti nel periodo compreso tra il 60° e il 90° giorno dall’emissione della fattura;
• l’Autorità competente ad irrogare le predette le sanzioni non è più il Ministero dei Trasporti, ma il Comando generale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, che vi provvedono in o ccasione dei controlli ordinari e straordinari svolti nei locali delle imprese.
Un’ulteriore modifica all’impianto dell’art. 83 bis, riguarda il comma 6, che ha introdotto l’obbligo per il vettore di indicare nella fattura la lunghezza della tratta effettivamente percorsa, oltre agli altri dati già richiesti dallo stesso articolo.
Come già evidenziato, tali modifiche sono entrate in vigore dal 7 luglio scorso ed il provvedimento in oggetto è già all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge.
Altre misure che riguardano il settore sono illustrate con specifiche circolari.
fonte : http://www.metella.it/wp-content/upload … O_6296.pdf
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