Il sito web dell’Albo Autotrasportatori riferisce che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 165 del 16 luglio 2013 il decreto del ministero dei Trasporti (5 luglio 2013) con il quale si apportano delle modifiche al decreto sugli investimenti destinati all’autotrasporto (decreto numero 118 del 21 marzo 2013). Si tratta di precisazioni sulle modalità di presentazione delle domande per ottenere i benefici (articolo 3).
É stato aggiunto un comma in cui si precisa che “ferme rimanendo le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 2, ed ai fini della sola proponibilità delle domande volte ad ottenere il beneficio per l’acquisizione dei beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) (i veicoli Euro 6, i rimorchi o semirimorchi attrezzati per trasporto container o casse mobili, i beni capitali destinati al trasporto intermodale), ove soggetti alla procedura di immatricolazione, è sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo”. Il decreto specifica inoltre che “l’ammissibilità del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisizione, nonchè dell’avvenuta immatricolazione nel termine del 31 dicembre 2013, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all’Ufficio Motorizzazione Civile competente entro lo stesso termine”.
– Allegato DM 118 del 21 marzo 2013
– Allegato DM 246 del 5 luglio 2013
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