E’ necessario l’autorizzazione internazionale per tutti i vettori extracomunitari che trasportino merci sia in conto proprio sia in conto terzi. Lo afferma una sentenza del giudice di pace di Portogruaro dando così ragione all’accertamento amministrativo della Polizia stradale di Pordenone.
Il principio generale che viene ribadito – e che potrà essere dirimente nelle pendenze ancora da chiudersi a seguito dei ricorsi presentati dai trasportatori multati – è che per effettuare qualsiasi autotrasporto di merci che interessi il territorio di uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo a motore è necessario che l’impresa che lo dispone sia in possesso di un apposito titolo autorizzativo internazionale, a meno che specifiche intese o accordi non prevedano la liberalizzazione di particolari tipologie di trasporto. Per i paesi extracomunitari, come l’Ucraina, il CEMT (Conferenza europea dei ministri dei Trasporti) ha fissato la regola per cui tutti i vettori stabiliti in Stati non Ue, a prescindere dalla portata del veicolo o dal fatto che trasportino merce in conto proprio o in conto terzi, debbono essere muniti di un’autorizzazione valida per entrare in Italia, rilasciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mancanza dell’autorizzazione fa rientrare il trasporto nella categoria del trasporto abusivo. Inoltre dal dispositivo si ricava la legittimità della somma prevista come pagamento in misura ridotta e del fermo amministrativo del mezzo.
fonte: AGI
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